L’AGENZIA DELLE ENTRATE “SANTIFICA” (finalmente), CON L’EMANAZIONE DELLA CIRCOLARE 15/E DEL 13.6.2020 LE RICHIESTE DI FAIB, FEGICA E FIGISC/ANISA. LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA HANNO POSTO TALE PROBLEMATICA AI PRIMI POSTI DELLE LORO RICHIESTE: CIO’ AL FINE DI DEFINIRE MODALITA’ DI CALCOLO CHE CONSENTISSERO DI INDIVIDUARE INEQUIVOCABILMENTE I REQUISITI PER LA FRUIZIONE DEL “CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO” CONTENUTO NELL’ARTICOLO 25 DEL DL RILANCIO. DA OGGI TANTO I GESTORI DEGLI IMPIANTI STRADALI CHE QUELLI AUTOSTRADALI POSSONO INOLTRARE LA DOMANDA.
NELLA STESSA CIRCOLARE, INFINE, E’ CHIAR ITO CHE IL CONTRIBUTO SPETTA AI SOGGETTI CHE ABBIANO INIZIATO L’ATTIVITA’ IN DATA ANTECEDENTE AL 1.5.2020. ANCORA IN COMMISSIONE, INVECE, L’EMENDAMENTO CHE, OVE APPROVATO, CONSENTIREBBE AI GESTORI DI PORTARE IN DETRAZIONE IL RITIRATO DEGLI ULTIMI GIORNI DELL’ANNO LA CUI FATTURA DOVESSE PERVENIRE ENTRO IL 15 GENNAIO DELL’ANNO SEGUENTE E QUELLO RELATIVO AL RIFORNIMENTO.
Circolare 15/E del 13.06.2020 (ampi stralci)
<< Ferme restando le precisazioni di seguito fornite, l’ambito soggettivo ricomprende pertanto i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario, «titolari di partita IVA», fatte salve le specifiche esclusioni previste al successivo comma 2. Si tratta, in particolare: degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in Accomandita semplice che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
2. Requisiti per ottenere il beneficio
La disposizione normativa in esame individua ai commi 2 e 3 le condizioni che devono sussistere ai fini del diritto al contributo ai soggetti di cui al comma 1. In particolare, è necessario che: nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non devono essere superiori a 5 milioni di euro (di seguito, “soglia massima ricavi o compensi”); e che
2. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (di seguito, “riduzione del fatturato”). Per quanto concerne l’individuazione della soglia massima di ricavi o compensi, in considerazione dell’espresso rinvio della norma ai «ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR», e come chiarito in relazione ad altre disposizioni emanate nel periodo emergenziale, la soglia dei ricavi va determinata, per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione (cfr. circolare n. 8/E del 3 aprile 2020). Per i soggetti che determinano il proprio reddito con il metodo catastale il predetto limite deve essere determinato avendo riguardo ai ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019 (per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare), ovvero, in mancanza di scritture contabili, al volume d’affari relativo al medesimo periodo d’imposta ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 conseguito nell’anno 2019. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio, sempre ai fini della determinazione del summenzionato limite, si ritiene sia necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In sintesi, nei casi sopraesposti, al fine di rispettare la ratio della disposizione normativa volta a determinare l’ambito di applicazione del contributo a fondo perduto COVID-19, l’ammontare dei ricavi o compensi da confrontare con la soglia in commento deve essere determinata al netto del prezzo corrisposto al fornitore. La percentuale applicabile è stabilita in relazione ai ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020, ovvero la data di entrata in vigore del Decreto rilancio, che per i soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare q il 2019. In particolare il legislatore ha previsto le seguenti percentuali: • il 20 per cento se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a € 400.000; • il 15 per cento se i ricavi sono stati superiori a € 400.000 e minori o uguali a € 1.000.000; • il 10 per cento se i ricavi sono stati superiori a € 1.000.000 e minori o uguali a € 5.000.000 >>.
Le misure contenute nel Decreto Rilancio -in corso di conversione in Parlamento, unitamente alla circolare di cui sopra (parzialmente riprodotta) -, sono il risultato di un lavoro paziente svolto in questi tre mesi dalle Organizzazioni di Categoria dei Gestori che hanno insistito -a volte anche duramente nei confronti degli interlocutori istituzionali- perché i Gestori che hanno svolto un servizio essenziale ed encomiabile per il Paese non fossero tenuti fuori. Ai margini di provvedimenti che hanno tenuto conto di tutte le Categorie ma, come spesso accade, rischiavano di non valorizzare appieno i problemi dei Gestori. Quanto in prima istanza è stato ottenuto potrà sembrare poca cosa rispetto alla situazione di estrema sofferenza della Categoria: così non è e, alla conclusione dell’iter parlamentare verificheremo il risultato complessivo. D’altra parte i tempi ci sembrano maturi per riprendere a ragionare sul futuro: un futuro che sarà pure pieno di difficoltà ma anche di tutte quelle occasioni che, insieme, nel Sindacato, riusciremo a cogliere. Ripartire, tutti insieme, per non rimanere ad osservare passivamente quello che accade intorno a noi.
- SE NON ORA, QUANDO!
- GESTORI PICCOLI, DIMENTICATI EROI QUOTIDIANI
- HANNO FATTO UN DESERTO E LO HANNO CHIAMATO PACE. LA CATEGORIA CHIAMATA A FARE I CONTI CON I DANNI COLLATERALI CHE IL MINISTRO PATUANELLI NON VEDE
- MOBILITA’ ELETTRICA: ANCOR PRIMA DI DISCUTERE IL MERITO, E’ COMINCIATO UN INDECOROSO ASSALTO ALLA DILIGENZA.
- DOCUMENTO CONCLUSIVO LAVORI SEGRETERIA NAZIONALE FEGICA