Interrompere immediatamente i comportamenti tesi ad impedire la contrattazione collettiva; smettere la discriminazione operata sui prezzi ai danni dei gestori; ripristinare condizioni economiche eque e non discriminatorie; rimborsare il danno patito dai gestori per gli anni di mancato adeguamento degli accordi; riprendere entro 15 giorni la contrattazione collettiva.
E' questo, in sintesi, il contenuto dell'atto di diffida stragiudiziale che gli ufficiali giudiziari hanno consegnato ai legali rappresentanti delle compagnie petrolifere che operano in Italia, per conto di Faib, Fegica e Anisa.
L'atto di diffida fa riferimento, in modo particolare, ai comportamenti di rifiuto assunti dalle compagnie che hanno impedito l'applicazione delle norme e l'adeguamento delle condizioni che regolano i rapporti economico-normativi con i Gestori della aree di servizio autostradali.
"Tale chiusura a qualsiasi adeguamento delle condizioni economiche -si legge nell'atto- ha comportato l’impossibilità per ogni singolo Gestore di dotarsi dei più elementari strumenti di conduzione della propria impresa quali, ad esempio, la redazione di un bilancio di previsione o di un consuntivo che non registrasse perdite considerevoli. Il tutto in un contesto nel quale ogni singolo Gestore, stretto fra previsioni impossibili, costi insopprimibili e pricing spesso contraddittori ed incompatibili con una normale politica commerciale rivolta all’utenza di un mercato “captive” è stato spinto ad assumere su di sé nuovi e ulteriori oneri -alcuni dei quali assunti anche in nome di codeste compagnie- senza alcuna ragionevole possibilità di prevedere un adeguamento dei propri ricavi."
Il documento si conclude con l'avvertenza secondo cui "trascorsi inutilmente i 15 giorni accordati, le scriventi Associazioni diffidanti, promuoveranno -direttamente e per delega di ogni singolo Gestore- ogni opportuna iniziativa giudiziale a tutela dei diritti dei singoli Gestori e delle stesse Associazioni di categoria, gravemente violati da codeste compagnie, compreso quello relativo agli interessi moratori sulle somme illegittimamente trattenute ed al risarcimento di tutti in danni patiti et patiendi, come conseguenza dell’illegittimo operato della società da rappresentata dalle SS.LL.".
Faib-Fegica-Anisa a compagnie - Atto di significazione e diffida su autostrade - 14.2.13.pdf
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