Il 17 luglio scorso, Fegica e Figisc hanno inviato congiuntamente a TotalErg una comunicazione in cui contestano all'azienda di stare conducendo "una diffusa azione sul territorio nei confronti delle singole gestioni per ottenere l’adesione individuale ad una così definita «azione promozionale straordinaria» in variazione unilaterale delle condizioni economiche esistenti in forza dell’accordo collettivo aziendale, sottoscritto in forza delle leggi speciali di settore".
Tale comunicazione contiene, in conclusione, la diffida formale ad interrompere i comportamenti denunciati come illegittimi, a non dare effetto alle adesioni eventualmente già ottenute dai singoli gestori ed a riaprire immediatamente il tavolo negoziale volto a rinnovare le intese collettive scadute.
Proprio a proposito degli accordi collettivi aziendali scaduti, si registra una pressoché totale inerzia dell'industria, malgrado le ripetute e pressanti sollecitazioni, anche pubbliche, provenienti dal Viceministro De Vincenti, destinatario per opportuna conoscenza della comunicazione verso TotalErg.
C'é chi dice che i recenti ed inequivocabili pronunciamenti dei Tribunali italiani da una parte e la definizione dell'accordo collettivo con Esso dall'altra, abbiamo offerto molti spunti di riflessione alle altre compagnie petrolifere, finora ferme in modo intransigente su posizioni che impediscono qualsiasi negoziazione.
La stessa TotalErg, nella giornata di ieri, ha comunicato alle organizzazioni di categoria l'annullamento -"a causa di sopravvenuti impedimenti"- della riunione già prevista per domani, proponendo la data del 10 settembre per il prossimo incontro.
Di seguito, pubblichiamo il testo della citata comunicazione congiunta di Fegica Cisl e Figisc Confcommercio.
Spett/le TOTALERG S.p.A.
e p.c. Ill.mo Signor Viceministro per lo sviluppo economico Prof. Claudio DE VINCENTI
Roma, 17 luglio 2014
Oggetto: AZIONE PROMOZIONALE STRAORDINARIA PRESSO RETE DI MARCHIO. DIFFIDA.
Le scriventi Organizzazioni di categoria, in rappresentanza dei gestori associati del marchio TOTALERG, premesso:
- che codesta spett/le Azienda sta conducendo una diffusa azione sul territorio nei confronti delle singole gestioni per ottenere l’adesione individuale ad una così definita «azione promozionale straordinaria» in variazione unilaterale delle condizioni economiche esistenti in forza dell’accordo collettivo aziendale, sottoscritto in forza delle leggi speciali di settore, tuttora vigente in regime di prorogatio anche se da tempo scaduto e non ancora rinnovato;
- che i contenuti dell’adesione sollecitata ai gestori appaiono descritti in maniera generica e semplicemente fuorviante rispetto a quello che appare essere il reale obiettivo aziendale di modificazione delle modalità di offerta commerciale, del servizio e del margine presso i punti vendita [area interamente «selfizzata»], da conseguirsi, nelle more della negoziazione di legge, attraverso il ricorso alla derogazione «one to one» delle condizioni di contratto e di quelle contenuto nel suddetto accordo collettivo aziendale,
sono a ricordare a codesta spett/le Azienda che tale condotta integra una palese elusione e violazione della normativa di settore in relazione alla contrattazione collettiva degli accordi aziendali –, di cui sono parte integrale l’individuazione dei criteri per la formazione anche dei prezzi di vendita – di cui al decreto legislativo 32/1998 ed alla legge 57/2001, nonché in relazione alle condizioni eque e non discriminatorie che debbono essere assicurate ai gestori per competere nel mercato, di cui alla legge 27/2012.
Preavvertendo che alle gestioni sarà data capillare indicazione di non aderire a nessuna derogazione individuale dalle condizioni previste dagli accordi collettivi vigenti in assenza del rinnovo dei medesimi nelle forme previste dalle norma di settore, e ricordando qualsiasi clausola posta in difformità dagli accordi collettivi è comunque da considerarsi nulla in fatto e in diritto, così come previsto dal comma 10, dell’art. 1, del citato D. Lgs. 32/1998, le scriventi diffidano codesta spett/le Azienda:
- a perseverare nella condotta di provare ad imporre adesioni a condizioni economico-normative «one to one» al singolo gestore,
- a non dare effetto ed efficacia ad eventuali adesioni – chiaramente in assenza delle condizioni richieste dalle leggi sopra citate e sollecitate, in assenza di una esplicita manifestazione dello scopo reale dell’iniziativa, con formalità fuorvianti ed in condizioni di evidente dipendenza economica – già sottoscritte dai gestori,
- a non interporre ulteriori more alla negoziazione del rinnovo degli accordi,
fermo restando che, in assenza di un tanto, si riservano di ricorrere allo stato di mobilitazione dei gestori del marchio, nonché a tutte le iniziative di natura giuridica e legale ritenuti necessari per la tutela degli interessi dei medesimi.
Distinti saluti.
F.to Maurizio Micheli - Presidente Figisc Confcommercio
e Roberto Di Vincenzo - Presidente Fegica Cisl
Comunicazione congiunta Fegica-Figisc vs TotalErg del 17.7.2014.pdf
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