EG Italia, uno degli operatori a cui sono stati trasferiti "pacchetti" di impianti della Esso, ivi compresi gli affidamenti di alcune aree di servizio autostradali, ha da qualche tempo assunto l'iniziativa di contestare diffusamente il superamento del prezzo massimo di rivendita.
La comunicazione congiunta di Faib, Fegica ed Anisa, inviata per conoscenza anche ai Ministeri dei Trasporti e dello sviluppo economico, oltreché ai Concessionari autostradali, di seguito pubblicata integralmente, spiega l'illegittimità di tali contestazioni in autostrada, offrendo la ricostruzione degli avvenimenti che nel 2012 hanno portato le Organizzazioni di categoria dei Gestori a sospendere motivatamente la validità della parte degli Accordi aziendali proprio riguardante il prezzo massimo.
Con l'occasione, le stesse Organizzazioni contestano a loro volta all'azienda l'imposizione di prezzi non competitivi, non equi e discriminatori, oltreché il mancato avvio della negoziazione volta al rinnovo degli Accordi scaduti.
Roma, 14 novembre 2018
Egr. Ing. Salvatore BIANCA
EG ITALIA S.p.A.
e, p.c. Egr. Dott. Vincenzo CINELLI
Direttore Generale
Vigilanza Concessioni autostradali
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Egr. Ing. Gilberto DIALUCE
Direttore Generale
Sicurezza Approvvigionamento Energia
Ministero Sviluppo Economico
AISCAT
Autostrade per l’Italia S.p.A.
Oggetto: Formale contestazione Vostre notifiche per inadempimento accordi sindacali per violazione del prezzo massimo. Vostra violazione leggi speciali settore carburanti, Decreto Interministeriale 7.8.2015 e Convenzioni di affidamento dei servizi carbolubrificanti.
Egregio Ingegnere,
risulta alle scriventi Federazioni che la Sua azienda sta procedendo ad inviare alle gestioni di aree di servizio autostradali lettere di contestazione per la pretesa violazione di accordi sindacali in relazione al prezzo massimo di vendita.
Ciò, malgrado la Sua azienda sia ampiamente a conoscenza del fatto che le medesime scriventi, nell’ambito delle funzioni di rappresentanza e delle prerogative che la legge assegna loro, unitamente ad una serie di ulteriori iniziative sindacali, hanno proclamato la sospensione degli accordi collettivi anche della Esso Italiana (nella cui posizione la Sua azienda è subentrata) per la parte riguardante il prezzo massimo di rivendita sui carburanti, attuata a partire dal giorno 23 luglio 2012 e, ad oggi, mai revocata.
Proprio il “pacchetto” di iniziative sindacali sopra citato -tra cui la suddetta sospensione- portò prima alla convocazione del Ministero dello sviluppo economico (cfr. comunicazione Mise prot. 0014861 del 19.7.2012 vs Faib, Fegica, Figisc/Anisa, Assopetroli, Grandi Reti ed Unione Petrolifera) per il giorno 24 luglio successivo e poi alla sottoscrizione del Verbale d’Incontro in data 27.7.2012.
Tale Verbale, sottoscritto ed accettato da Unione Petrolifera anche per conto della Esso Italiana, conteneva in premessa la chiara ed esplicita sollecitazione del Sottosegretario di Stato al Mise, Prof. Claudio De Vincenti, ad “assicurare, all’interno dello stesso marchio, al gestore condizioni eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento”, così come previsto dalle leggi, “ad assicurare la salvaguardia del margine del gestore” e a riaprire “al più presto le trattative sugli “accordi di colore” aziendali tra le Organizzazioni di categoria e le singole Compagnie petrolifere di cui alla Legge 57/2001 sia per la rete autostradale che per la rete ordinaria”.
Di seguito, il Verbale ministeriale precisa che “l’invito è stato accolto dalle Parti e l’Unione Petrolifera manifesta l’impegno alla riapertura dei tavoli già dalla prossima settimana”.
Tenuto conto di questi e degli altri impegni contenuti nel Verbale d’Incontro, le scriventi Federazioni hanno allora ritirato esclusivamente lo sciopero già proclamato per i giorni 4 e 5 agosto 2012, confermando ed attuando tutte le altre iniziative in precedenza programmate in attesa della concreta “riapertura dei tavoli”, ivi compresa quella relativa alla sospensione degli accordi collettivi per la parte riguardante il prezzo massimo di rivendita sui carburanti.
Non ci sarà bisogno di ricordare più nel dettaglio, che le medesime scriventi sono state costrette ad evidenziare, da subito (cfr. comunicazione Faib, Fegica, Figisc/Anisa prot. 5240.11/2012 del 17.9.2012 vs Ministero sviluppo economico) e in seguito in numerosissime altre circostanze, che nessuno degli impegni sinteticamente sopra ricordati é stato soddisfatto né dalla Esso Italiana, né dal momento del Vostro citato subentro, dalla EG Italia.
Inoltre, preme sottolineare che le intese sulla definizione del prezzo massimo di vendita traggono appunto la loro legittimità dal comma 3, dell’art. 19, della legge 57/2001, il quale rimanda agli Accordi collettivi fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel Regolamento (CE) n.330/2010, vale a dire il prezzo di cessione, il prezzo raccomandato e proprio il prezzo massimo.
Ne consegue che il “prezzo massimo” è, a tutti gli effetti, uno degli elementi soggetto ex lege alla contrattazione collettiva sindacale e che le scriventi Federazioni hanno deciso di sospenderne temporaneamente l’efficacia sia quale tangibile quanto in vero contenuta iniziativa di protesta, sia quale strumento necessario a tentare di riequilibrare, seppure del tutto parzialmente, i comportamenti inadempienti da parte aziendale e subiti dalle gestioni.
D’altra parte, l’eventuale Vostra pretesa di "imporre" un prezzo massimo di rivendita in assenza di un Accordo aziendale valido e sottoscritto ai sensi dell’art.19 della legge 57/2001, sarebbe ulteriormente in contrasto persino con la lettera del già citato Regolamento (CE) n.330/2010 che all’art.4 chiarisce come la “possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita” incontra comunque il limite che tali prezzi “non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti”.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare del tutto ingiustificato che sia proprio la Sua azienda ad avanzare contestazioni verso i Gestori, fondandole paradossalmente persino sul contenuto di Accordi collettivi che attendono di essere
rinnovati ed adeguati da numerosissimi anni, a causa dell’indisponibilità immotivata e colpevole prima di Esso Italiana e poi di EG Italia.
Senza contare che, oltre al resto, la politica commerciale e di imposizione del prezzo dei carburanti adottata da EG Italia appare del tutto contraria alle previsioni di legge e, in particolare dell’art.17, comma 2, della legge 27/2012, che impone anche alla Sua azienda il dovere di assicurare al Gestore condizioni di approvvigionamento eque e non discriminatorie per poter competere nel mercato di riferimento.
Un comportamento che, di conseguenza, oltre ad integrare abuso di dipendenza economica ex comma 3 della medesima legge sopra citata, fa emergere una chiara violazione del Decreto Interministeriale del 7.8.2015 che richiama esplicitamente il dovere dell’affidatario dei servizi carbolubrificanti di rispettare le leggi speciali di settore -oltre la legge 27/2012 sopra richiamata, il d.lgs. 32/1998 e la legge 57/2001 sulla contrattazione collettiva- oltreché delle Convenzioni di servizio stipulate con le società Concessionarie, le quali ci leggono per opportuna conoscenza e perché possano adottare i dovuti provvedimenti.
Inoltre, al mancato adeguamento degli Accordi aziendali ed all’imposizione di prezzi non competitivi e discriminatori che sta producendo una evidente e diffusa contrazione dei volumi di vendita, si aggiunge l’indisponibilità di EG Italia a risolvere almeno, nell’emergenza del contingente, le sofferenze economico/finanziarie lamentate dalle gestioni, così come avvenuto per prassi consolidata negli anni precedenti con Esso Italiana.
In questo modo, costringendo le medesime gestioni -senza altra alternativa per fare fronte ai propri impegni ed obbligazioni assunti nei confronti di terzi e della Pubblica Amministrazione nell’ambito della propria attività- ad agire sulla leva del prezzo.
Tutto quanto sopra illustrato, le scriventi Federazioni -confermando ragioni, termini e legittimità dell’iniziativa sindacale di sospensione degli accordi collettivi per la parte riguardante il prezzo massimo di rivendita sui carburanti- intendono, con la presente, riscontrare e contestare motivatamente, in nome e per conto dei gestori ad esse associate, le Vostre notifiche per inadempimento già inviate o future, oltreché diffidare formalmente l’azienda dall’interrompere i comportamenti sopra esposti e denunciati, cessando di reiterare le suddette illegittime notifiche e le minacce in esse contenute lesive dei diritti dei Gestori.
Con la riserva che, ove tali comportamenti dovessero perdurare, le medesime scriventi adotteranno tutte le iniziative volte a tutelare, anche in sede legale, i diritti propri e dei Gestori rappresentati eventualmente violati.
Infine, le scriventi Federazioni rinnovano l'invito a consentire l’avvio di una fase negoziale volta a definire -ai sensi della norma richiamata- il rinnovo degli Accordi collettivi scaduti ed il conseguente aggiornamento delle condizioni economico-normativo che regolano il rapporto fra la EG Italia ed i Gestori.
Distinti saluti.
F.TO:
Faib Confesercenti - Antonio Lucchesi
Fegica Cisl - Roberto Di Vincenzo
Anisa Confcommercio - Stefano Cantarelli
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